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Vaccini obbligatori prima del ritorno a scuola: le regole

Le 10 somministrazioni (9 per i nati dal 2001 al 2016), quali documenti presentare ed entro quando. Tutte le informazioni utili per essere in regola quando suonerà la prima campanella. vaccini obbligatori sanzioni scuola 

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Dal nido alle superiori

A partire dall’anno scolastico 2017-18 è obbligatorio che i bambini e ragazzi da 0 a 16 anni siano vaccinati per l’accesso a nido, scuola materna, elementari, medie e biennio delle superiori. Aver ricevuto i vaccini obbligatori (e i richiami previsti) è requisito necessario per l’accesso a nido e materna: i bambini non vaccinati non vengono ammessi alla frequenza. Questo non vale per la scuola dell’obbligo (elementari, medie e biennio delle superiori), dove gli alunni vengono ammessi anche se non vaccinati. Infine, l’obbligo vale anche per gli studenti già frequentanti e per i minori stranieri non accompagnati. Sono compresi il sistema pubblico di istruzione, i servizi educativi per l’infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie.

Due iniezioni

I vaccini obbligatori sono dieci e proteggono da: poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite, varicella. Il vaccino contro la varicella è obbligatorio solo per i bambini nati dal 2017 in avanti, mentre gli altri 9 sono obbligatori per tutti (0-16 anni).

Non sono necessarie 10 iniezioni, ne bastano 2:

1) Vaccino combinato esavalente (poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, haemophilus influenzae tipo b);

2) Vaccino combinato tetravalente (morbillo, rosolia, parotite, varicella) o trivalente (morbillo, rosolia, parotite) per chi non deve ricevere l’anti-varicella.

Per facilitare le famiglie, le singole Regioni possono prevedere la possibilità di prenotare gratuitamente le vaccinazioni nelle farmacie convenzionate e attraverso il Centro Unificato di Prenotazione.

Inoltre le Regioni possono decidere di avvalersi – per le somministrazioni dei vaccini – dei pediatri e medici di famiglia.

Chi deve fare cosa

I nati dal 2001 al 2016 devono ricevere (se non sono già protetti dal vaccino o dall’aver contratto la malattia): anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo B.

I nati dal 2017 devono ricevere (se non sono già protetti) anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B e anti-varicella.

Le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate nei tempi previsti (per esempio: il nato nel 2015 che non abbia effettuato l’anti-morbillo tra il 13esimo e il 15esimo mese di vita potrà vaccinarsi gratuitamente in qualsiasi momento).

Quando non serve il vaccino

L’obbligo di vaccinazione viene meno se il bambino è immunizzato per aver contratto la malattia naturale, che deve essere provata tramite copia della notifica del medico curante all’Asl o tramite attestazione rilasciata gratuitamente dal medico o pediatra di famiglia (il quale eventualmente può chiedere gli esami del sangue per la ricerca degli anticorpi, che vanno però pagati dal genitore).

Se il minore è immunizzato a una o più malattie presenti nei vaccini combinati, è possibile chiedere la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente, ove disponibili (in caso contrario bisognerà comunque ricorrere al combinato).

vaccini obbligatori sanzioni scuolaL’obbligo di vaccinazione può inoltre essere annullato o rinviato in caso di pericolo per la salute del minore, ovvero se esistono condizioni che non permettono – in via temporanea o definitiva – la somministrazione di uno o più vaccini tra i dieci indicati.

Tali condizioni devono essere attestate gratuitamente dal medico o pediatra di famiglia.

Una malattia acuta, con o senza febbre, può richiedere il posticipo della vaccinazione fino al termine della malattia stessa.

I minori che non possono essere vaccinati per motivi di salute vengono inseriti in classi dove sono presenti solo bambini vaccinati.

Quando non serve il vaccino

L’obbligo di vaccinazione viene meno se il bambino è immunizzato per aver contratto la malattia naturale, che deve essere provata tramite copia della notifica del medico curante all’Asl o tramite attestazione rilasciata gratuitamente dal medico o pediatra di famiglia (il quale eventualmente può chiedere gli esami del sangue per la ricerca degli anticorpi, che vanno però pagati dal genitore).

Se il minore è immunizzato a una o più malattie presenti nei vaccini combinati, è possibile chiedere la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente, ove disponibili (in caso contrario bisognerà comunque ricorrere al combinato).

L’obbligo di vaccinazione può inoltre essere annullato o rinviato in caso di pericolo per la salute del minore, ovvero se esistono condizioni che non permettono – in via temporanea o definitiva – la somministrazione di uno o più vaccini tra i dieci indicati.

Tali condizioni devono essere attestate gratuitamente dal medico o pediatra di famiglia.

Una malattia acuta, con o senza febbre, può richiedere il posticipo della vaccinazione fino al termine della malattia stessa. I minori che non possono essere vaccinati per motivi di salute vengono inseriti in classi dove sono presenti solo bambini vaccinati.

I documenti da presentare

All’inizio dell’anno scolastico i genitori del minore devono presentare al dirigente scolastico:

copia del libretto o del certificato vaccinale, che in caso di smarrimento possono essere richiesti all’Asl locale (e temporaneamente sostituiti da un’autocertificazione utilizzando un modulo apposito*);

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OPPURE: attestazioni relative all’esonero o differimento delle vaccinazioni obbligatorie (per immunizzazione naturale o per condizioni di salute del minore, temporanee o permanenti);

OPPURE: attestazione della richiesta di vaccinazione all’Asl secondo le modalità previste di prenotazione.

* Nel caso si scelga l’autocertificazione, entro il 10 marzo 2018 è necessario presentare il libretto o certificato vaccinale originale.

I genitori sono tenuti a presentare la documentazione entro:

10 settembre 2017, per nido e scuola materna;
31 ottobre 2017, per la scuola dell’obbligo (elementari, medie e biennio delle superiori).

Le sanzioni per gli inadempienti

In caso di inadempienza all’obbligo vaccinale (anche relativo alle dosi di richiamo), i genitori ricevono una lettera dall’Asl; in caso di mancata risposta, vengono convocati per un colloquio.

Se non si presentano al colloquio, l’inadempienza viene contestata formalmente dall’Asl, che impone un termine per la somministrazione del vaccino o del richiamo. Scaduto quel termine, ai genitori del minore viene comminata una sanzione da 100 a 500 euro.

Inoltre, se il minore frequenta il nido o la scuola materna, verrà escluso dal servizio educativo (questo non avviene nella scuola dell’obbligo).

Nel caso l’inadempienza riguardi più di un vaccino obbligatorio, la sanzione sarà maggiorata. La multa non viene ripetuta all’inizio di ogni anno scolastico, ma – nel caso di nido e scuola materna – al bambino è interdetto l’accesso ai servizi educativi fino alla somministrazione dei vaccini richiesti.

Il pagamento della sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza.

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Continuate a seguirci qui su SegretoDonna per ulteriori informazioni a riguardo.

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Scritto da Aski Cocu

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