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TLC, bollette a 28 giorni: per consiglio di stato fu scelta “ECCENTRICA” e “SLEALE”

Codacons bollette

DEPOSITATA SENTENZA CON CUI CDS RIGETTA RICORSO OPERATORI E CONFERMA OBBLIGO INDENNIZZO A UTENTI

GIUDICI ACCOLGONO TESI CODACONS CHE SI ERA COSTITUITO IN GIUDIZIO bollette 28 giorni

Il Consiglio di Stato ha pubblicato oggi il testo della sentenza (n. 00879/2020) con cui rigetta i ricorsi delle compagnie telefoniche per la nota vicenda delle bollette a 28 giorni, conferma l’obbligo di indennizzo in favore degli utenti e accoglie le tesi del Codacons, che era intervenuto in giudizio a tutela dei diritti dei consumatori. Lo reno noto il prof. Francesco Tanasi Giurista e Segretario Nazionale Codacons

Nello specifico la VI sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso promosso da Vodafone contro la sentenza del Tar Lazio che da un lato annullava la sanzione da 1,1 milioni di euro disposta a dicembre 2017 dall’Agcom verso la società (per non essersi adeguata all’obbligo di fatturazione mensile), ritenendo come si dovesse applicare il precedente sistema sanzionatorio, dall’altro confermava però l’obbligo di ristoro in favore degli utenti deciso dalla stessa Agcom – spiega il Codacons.

bollette 28 giorni

I giudici del CdS (Pres. Giancarlo Montedoro, Rel. Silvestro Maria Russo) nel rigettare punto per punto i motivi di ricorso di Vodafone, bacchettano le compagnie telefoniche definendo “eccentrica” e “sleale” la scelta di ricorrere alle fatturazioni a 28 giorni. Si legge nel testo della sentenza:

“definire come eccentrica la scelta, in apparenza ex abrupto ed in realtà dissimulativa d’un aumento tariffario, della cadenza a 28 giorni, non solo è la ragione che mosse la citata delibera n. 121, ma evidenzia i due aspetti eversivi di tal scelta dal sistema: 1) il richiamo a una cadenza temporale estranea, se non contraria agli usi commerciali inveterati ab immemorabili; 2) il tentativo di detti operatori di forzare il sistema dell’autonomia tariffaria eludendo gli obblighi di cui all’art. 70, co. 4, II per. ed all’art. 71, co. 1 CCE per dissimulare l’aumento tariffario e renderlo poco o nient’affatto intelligibile ai consumatori, in contrario avviso alla regola di trasparenza stabilita ai fini dell’esatta definizione delle regole del rapporto e della comparabilità di esse con quelle di altri operatori, non a caso tutti d’accordo sul punto […]

Ma quel che qui rileva è che essa s’appalesa sleale, non solo perché indusse l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento. Invero la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende più difficile all’utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte. Né basta: la scelta a 28 giorni limitò drasticamente la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rese difficoltoso, se non inutile, l’esercizio del diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata”.

 

Il Consiglio di Stato, inoltre, nel respingere il ricorso di Vodafone, si sofferma sulla correttezza degli indennizzi automatici disposti dall’Agcom:

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L’indennizzo ha una funzione di corrispettività o di carattere sostitutivo del bene che è stato trasferito. Nel caso di specie, l’erogazione gratuita della prestazione (di natura lato sensu indennitaria) sostituisce la somma di danaro che è stata prelevata dalla generalità degli utenti con il sistema di fatturazione in esame.

Da queste coordinate generali deriva l’individuazione dell’esatta natura del potere esercitato, che è un potere conformativo di natura lato sensu indennitaria e non certo un potere sanzionatorio […] In conclusione, in base all’art. 2, co. 20, lett. d), l’AGCOM non ha esercitato un potere sanzionatorio vero e proprio, ma ha attivato il rimedio generale posto dalla legge (dunque, tutt’altro che privo di base normativa) sull’ordinamento delle Autorità di regolazione […]

L’indennizzo quindi non impone a questi ultimi alcuna erogazione patrimoniale né in denaro, né in servizi, né in alcunché d’altro che non sia, da un lato, il mero riallineamento (ovviamente, d’ufficio) della cadenza mensile di fatturazione e, dall’altro, il conseguente conguaglio (sempre d’ufficio) per il disallineamento cagionato da una fatturazione a cadenza diversa […] Dal che l’intervento della stessa AGCOM, attivando lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa a favore di tutti e ciascun utenti, a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia”.

 

Scritto da Angelo Racalbuto

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